BUONO POSTALE: con clausola PFR il cointestatario può riscuotere anche in assenza di quietanza congiunta degli eredi

BUONO POSTALE clausola PFR

La Corte di Appello di Milano, presidente Santosuosso, con sentenza del 25.10.2017, confermando l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Lecco in data 23.03.2017, ha ribadito il principio secondo cui il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola PFR (assistito dall’Avv. Giuseppe Chiarella) può riscuotere interamente il buono postale senza la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario premorto.

La sentenza della Corte di Appello di Milano appare molto importante in quanto trattasi del primo caso in cui la Corte di Appello di Milano si pronuncia sull’annosa questione oggetto del giudizio.
E’ noto infatti come Poste Italiane s.p.a. continui a rifiutarsi di liquidare il buono postale fruttifero senza la denuncia di successione e senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
Il rifiuto di Poste Italiane s.p.a. è causa di gravi danni per il possessore del titolo che, nella stragrande maggioranza dei casi, è impossibilitato a reperire tutti gli aventi diritto nel caso di un contitolare del buono premorto.
Il consumatore quindi, visto il rifiuto opposto da Poste Italiane s.p.a., o accantona il buono con la consapevolezza di non poterlo più riscuotere oppure deve necessariamente chiamare in causa Poste Italiane s.p.a.
Non giova neppure la Giurisprudenza, spesso altalenante su casi simili a quello oggetto della pronuncia della Corte di Appello.
Ciò anche in quanto la disciplina dei buoni postali fruttiferi è stata soggetta a continue modifiche, abrogazioni, novità normative che hanno causato un “intrico normativo per nulla coerente con l’esigenza di certezza del diritto” (così Trib. Lecco, 23.03.2017).

Ma veniamo al principio espresso dalla Corte di Appello di Milano.
Secondo i Giudici milanesi: “ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto”.
Pertanto, secondo la Corte di Appello, ai buoni postali con clausola PFR emessi prima dell’entrata in vigore del DM 19.12.2000 si deve applicare la disciplina contenuta nel DPR 156/1973 e nell’art. 208 del DPR 256/1989.
Infatti, afferma la Corte, la disciplina contenuta nell’art. 208 DPR 256/1989 risulta essere perfettamente aderente all’art. 178 del DPR 156/1973 (di cui il DPR 256/1989 costituisce il regolamento di esecuzione).
In applicazione delle norme citate, il rimborso del buono postale non è subordinato a nessuna particolare modalità di riscossione del buono consentendo quindi al portatore di chiedere a vista il pagamento dell’intero buono senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di decesso di altro cointestatario, la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
La sentenza appare particolarmente importante anche per altro motivo.
Infatti mentre il Giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile al caso in esame (buono postale emesso nel 1984) la disciplina contenuta nel DPR 256/1989 in quanto entrata in vigore successivamente all’emissione del buono postale, ritenendo quindi solo applicabile il DPR 156/1973, la Corte di Appello ha invece ritenuto applicabile anche la disciplina contenuta nel DPR 256/1989 in quanto perfettamente aderente a quella contenuta nel DPR 156/1973.
Il predetto passaggio logico – giuridico è fondamentale in quanto Poste Italiane s.p.a. ha sempre ritenuto applicabile al caso in esame (e più in generale ai buoni emessi prima del 1989) la disciplina contenuta appunto nel DPR 256/1989.
La Corte tuttavia ha rilevato come, se è vero che l’art. 203 del DPR 256/1989 estende ai buoni postali fruttiferi la disciplina dei libretti di risparmio (secondo cui il rimborso a saldo viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto) è altrettanto vero come la medesima disposizione stabilisce che la predetta disciplina si applica sempre che “…non sia diversamente disposto dalle norme del titolo VI”.
Proprio nell’ambito del titolo VI del DPR 256/1989, l’art. 208, con riferimento ai buoni postali fruttiferi prevede che “i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione…”.

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