Ancora sul patto di non concorrenza: Ferrari e Aston Martin

𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗔𝗽𝗽. 𝗕𝗼𝗹𝗼𝗴𝗻𝗮 𝗼𝗿𝗱. 𝟭𝟵𝟱𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟱
La Corte si è pronunciata sulla clausola contenuta nel patto di non concorrenza di Ferrari s.p.a. che inibiva all’Ing. X la possibilità di collaborare con soggetti che operino nel mondo delle competizioni di F1 e delle gare automobilistiche di interesse per autovetture ufficiali dei marchi Ferrari.
Secondo l’Ing. X, il patto sarebbe viziato da nullità in quanto inibirebbe allo stesso il dispiego di ogni attività lavorativa coerente con la propria specifica professionalità, in particolare afferente alle competenze ingegneristiche nel campo dello chassis e dell’aerodinamica delle monoposto di F1.
La Corte ha stabilito la validità del patto in quanto:
– 𝗠𝗔𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡𝗜: in primo luogo all’Ing. X residuano comunque ampie possibilità di reimpiego in mansioni confacenti con il suo livello di inquadramento, nonché con il suo bagaglio professionale di ingegnere esperto di aerodinamica, con la sola esclusione specificamente delle competizioni sportive automobilistiche quali la F1 e quelle in cui partecipi la Ferrari.
– 𝗗𝗨𝗥𝗔𝗧𝗔: 12 mesi, a parere del Collegio compatibile anche con la velocità di obsolescenza della professionalità acquisita nello specifico settore.
– 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗜𝗦𝗣𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗢: pari al doppio del trattamento minimo contrattuale di garanzia spettante, ai sensi del CCNL, ai dirigenti del settore industria per un anno di lavoro. Il Collegio ritiene che il suddetto importo sia adeguato rispetto al sacrificio prescritto, tenuto conto della brevità del vincolo e della residua possibilità di reimpiego in mansioni compatibili con le competenze di X, al di fuori delle attività vietate.