Interessante la pronuncia del Tribunale di Trani che ha ritenuto quanto segue:
– nonostante l’ampia libertà delle scelte imprenditoriali, nel caso di iniziative che coinvolgano ampiamente i lavoratori è istituto comune l’obbligo di un accordo con le OO.SS. che li rappresentano (cfr. normativa in materia di licenziamenti collettivi, di mobilità o di cassa integrazione);
– in via analogica, anche il cambio di CCNL, che coinvolge tutti i lavoratori, deve necessariamente passare per un accordo con le OO.SS. che li rappresentano al momento del cambio.
Di conseguenza, il Tribunale, accertata la condotta antisindacale, ha vietato alla società l’applicazione del nuovo e diverso CCNL in mancanza di un accordo con le OO.SS.