Cass. civ. Sez. II Ord., 30/04/2021, n. 11462
Interessante ordinanza della Corte Suprema in tema di applicazione dell’art. 1125 o 1126 cod. civ. in caso di infiltrazioni provenienti dal giardino che funge anche da copertura del box.
In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di singoli condomini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall’art. 1126 cod. civ., ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Ciò anche in quanto, per “solaio” si intende il divisorio tra due piani dell’edificio (l’art. 1125 c.c. parla appunto di solai; mentre l’art. 1126 c.c. parla di lastrico solare).
Naturalmente, medesimo principio andrà applicato qualora il cortile sia privato.
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