Corte App. Bologna Sentenza n. 584/2023
Generalmente la contrattazione collettiva stabilisce un termine entro cui irrogare la sanzione disciplinare al termine del procedimento disciplinare.
Ciò assume maggio rilievo quando la sanzione che si intende applicare è quella del licenziamento disciplinare.
La Corte di Appello di Bologna, rifacendosi alla Giurisprudenza della Suprema Corte, ha affermato che “la violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all’art. 7 st. lav., tale da rendere operativa – ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare – la tutela prevista dall’art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l’affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari dei fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede” (Cassazione civile sez. lav., 21/4/2023, n. 10802).
Continua la Corte d’Appello: “Può dunque affermarsi che la violazione del termine non assume valenza “sostanziale” laddove – come in tutta evidenza nel caso di specie – vi siano elementi idonei ad escludere che il lavoratore abbia potuto fare affidamento sulla continuità del rapporto”.
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