LEGITTIMO LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE PER MOTIVO OGGETTIVO E ASSUNZIONE DI UN QUADRO AL SUO POSTO

Tribunale di Bologna n. 1547/2024.
I principi cardini della vicenda:

  • il testo del licenziamento: “Come noto, la Società ha avviato un processo di riorganizzazione di alcune funzioni centrali. In tale ambito, è stato deciso di riorganizzare le funzioni e le responsabilità dell’ufficio al quale Lei è adibito, in parte ridistribuendole e, in parte, avocandole al Group CFO che assumerà ad interim il ruolo di responsabile del citato ufficio, con soppressione dell’attuale posizione dirigenziale da Lei ricoperta”;
  • il ricorrente eccepisce che non ci sarebbe stata alcuna effettiva soppressione del posto di lavoro da lui ricoperto, ma solo una mera sostituzione della figura del responsabile, che sarebbe stata, dopo un mese dal recesso, ricoperta dalla sig.ra X;
    LA SENTENZA
  1. occorre verificare che vi sia stata una riorganizzazione aziendale e che la stessa abbia avuto un effetto sulla posizione ricoperta dal dirigente;
  2. dall’istruttoria è emersa la mancanza di una precisa corrispondenza tra la ragione oggettiva posta alla base del recesso (soppressione del ruolo dirigenziale per riorganizzazione aziendale) e la realtà dei fatti, in quanto il ruolo è stato soppresso solo formalmente per circa un mese e poi assegnato ad una dipendente assunta successivamente, ma già contattata in precedenza (il quadro);
  3. siamo, dunque, in un contesto in cui, se il dipendente non fosse un dirigente, il recesso risulterebbe certamente illegittimo per carenza del giustificato motivo oggettivo e, come tale, da annullare.
  4. il profilo da verificare, allora, si incentra su un dato fondamentale: quello testuale del provvedimento di recesso.
  5. parte resistente non ha giustificato il licenziamento con la soppressione del ruolo di responsabile del controllo di gestione, circostanza che, alla luce dell’istruttoria, avrebbe comportato non solo un’assenza di giustificato motivo oggettivo, ma anche una completa assenza di giustificatezza, considerando che il ruolo suddetto non è stato soppresso, quanto assegnato ad una nuova unità lavorativa, assunta proprio per ricoprire la suddetta funzione.
    Al contrario, la lettera di recesso è chiara nell’indicare come, a seguito della riorganizzazione, sia stata soppressa la posizione dirigenziale del ricorrente.
    È pacifico che la Sig.ra X non avesse un inquadramento da dirigente, così come è evidente che il ruolo di responsabile non può essere automaticamente ricondotto a funzioni dirigenziali, con la conseguenza che si tratta solo di una scelta imprenditoriale in ordine al fatto di coprire o meno una funzione con un Dirigente, ovvero con una diversa qualifica.
    Ovviamente una scelta che cada su un Dirigente porta con sé un diverso modo di gestire la funzione, una diversa autonomia gestionale; uno spettro di poteri e funzioni, in altre parole, che un Quadro non ha e non può avere.