LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: MA QUANTE INSIDIE?Il TERMINE DEI 5 GIORNI A DIFESA DEL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 2066 del 29.01.2025
Il CCNL Metalmeccanici Industrie, con riferimento al procedimento disciplinare ed in particolare al termine per il lavoratore di rassegnare le giustificazioni quanto segue:
“Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni”.
Nel caso in esame, l’azienda non aveva ricevuto le giustificazioni del lavoratore entro il termine dei 5 giorni, provvedendo così al licenziamento.
Il Tribunale di Pescara rigettava il ricorso del lavoratore.
La Corte d’Appello di L’Aquila, rigettava l’appello promosso dal lavoratore.
La Corte di Cassazione con sentenza 2066 del 29.01.2025 ribaltava tutto sostenendo che il termine dei 5 giorni fa riferimento alla data di invio delle giustificazioni da parte del lavoratore (da accertare nel caso in esame dal giudice di rinvio), piuttosto che alla data di ricezione delle stesse.
Ovviamente il discorso vale per qualsiasi altro CCNL che contenga analoga disposizione.