PATTO DI NON CONCORRENZA: NULLO SE VIZIATO NEL CORRISPETTIVO!

Con l’ordinanza 9258 del 08.04.2025, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano stabilendo che:

  • il corrispettivo del patto deve essere determinato o almeno determinabile (rif. art. 1346 c.c.)
  • il corrispettivo non deve essere sproporzionato in relazione al sacrificio richiesto dal lavoratore (rif. art. 2125 c.c.).
    Trattasi di due vizi completamente diversi l’uno dall’altro: un conto è il vizio della indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo del patto; un conto è il vizio del corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.
    Dunque, in ordine logico, preliminarmente deve essere affrontata la questione della determinatezza o determinabilità del corrispettivo del patto e solo successivamente la proporzionalità dello stesso in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore