Cass. Civ. ordinanza n. 9286 del 08.04.2025.
La sede aziendale non può essere annoverata tra le sedi protette mancando del requisito di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
In realtà, già con l’ordinanza del 15.04.2024 n. 10065, la Corte di Cassazione aveva confermato la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto presso l’azienda datrice di lavoro.
Attenzione dunque al luogo di sottoscrizione dell’accordo!