Il ๐ง๐ฟ๐ถ๐ฏ๐๐ป๐ฎ๐น๐ฒ ๐ฑ๐ถ ๐๐ผ๐น๐ผ๐ด๐ป๐ฎ con una recente sentenza pubblicata il 13 maggio 2025 ha avuto modo di esprimersi su un tema sempre molto interessante quale รจ quello della ๐ฟ๐ฒ๐๐ฝ๐ผ๐ป๐๐ฎ๐ฏ๐ถ๐น๐ถ๐ร ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐ฐ๐ผ๐๐ฒ ๐ถ๐ป ๐ฐ๐๐๐๐ผ๐ฑ๐ถ๐ฎ .
L’occasione ci รจ utile per ripercorrere i principi in tema di responsabilitร per cose in custodia. Nel caso in esame, il ๐ฐ๐น๐ถ๐ฒ๐ป๐๐ฒ ๐ฑ๐ถ ๐๐ป ๐๐๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐บ๐ฒ๐ฟ๐ฐ๐ฎ๐๐ผ aveva riportato danni in conseguenza della ๐ฐ๐ฎ๐ฑ๐๐๐ฎ ๐ฟ๐ถ๐ฐ๐ผ๐ป๐ฑ๐๐ฐ๐ถ๐ฏ๐ถ๐น๐ฒ ๐ฎ๐น๐น’๐๐ฟ๐๐ผ ๐ป๐ฒ๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐๐ป ๐ฐ๐ฎ๐ฟ๐ฟ๐ฒ๐น๐น๐ผ ๐๐ฟ๐ฎ๐๐ฝ๐ผ๐ฟ๐๐ฎ๐๐ผ๐ฟ๐ฒ che sporgevano in una delle corsie adibite allโesposizione delle merci.
Il Tribunale di Bologna, rifacendosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, ha ribadito che:
a) l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilitร che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchรฉ ๐ถ๐ป๐ฐ๐ผ๐บ๐ฏ๐ฒ ๐ฎ๐น ๐ฑ๐ฎ๐ป๐ป๐ฒ๐ด๐ด๐ถ๐ฎ๐๐ผ ๐ฎ๐น๐น๐ฒ๐ด๐ฎ๐ฟ๐ฒ, ๐ฑ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ผ๐ป๐ฒ ๐น๐ฎ ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐๐ฎ, ๐ถ๐น ๐ฟ๐ฎ๐ฝ๐ฝ๐ผ๐ฟ๐๐ผ ๐ฐ๐ฎ๐๐๐ฎ๐น๐ฒ ๐๐ฟ๐ฎ ๐น๐ฎ ๐ฐ๐ผ๐๐ฎ ๐ฒ ๐น’๐ฒ๐๐ฒ๐ป๐๐ผ ๐ฑ๐ฎ๐ป๐ป๐ผ๐๐ผ, indipendentemente dalla pericolositร o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacitร di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso;
c) il ๐ฐ๐ฎ๐๐ผ ๐ณ๐ผ๐ฟ๐๐๐ถ๐๐ผ, rappresentato da fatto naturale o del terzo, รจ connotato da imprevedibilitร ed inevitabilitร , da intendersi perรฒ da un punto di vista oggettivo e della regolaritร causale
d) il caso fortuito, rappresentato dalla ๐ฐ๐ผ๐ป๐ฑ๐ผ๐๐๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฑ๐ฎ๐ป๐ป๐ฒ๐ด๐ด๐ถ๐ฎ๐๐ผ, รจ connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento.
Sulla base di tali principi, il Tribunale di Bologna ha ritenuto provato il nesso causale tra il bene in custodia (carrello trasportatore) presente allโinterno dellโesercizio commerciale e lโevento dannoso che ha coinvolto lโattrice: il teste ha confermato di aver visto la moglie cadere inciampando sul carrello elevatore vuoto e non segnalato, collocato allโinterno di una nelle corsie del supermercato.