๐๐ผ๐ฟ๐๐ฒ ๐๐ฝ๐ฝ. ๐๐ผ๐น๐ผ๐ด๐ป๐ฎ, ๐๐ฒ๐ป๐๐ฒ๐ป๐๐ฎ ๐ณ๐ฏ/๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฑ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ญ๐ณ.๐ฌ๐ฎ.๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฑ
Con la sentenza in oggetto la Corte di Appello di Bologna ha avuto modo di ripercorrere i due istituti del patto di prolungamento del preavviso e dell’accordo di retention stabilendo principi interessanti.
La sentenza รจ molto articolata, si riportando qui di seguito i principi chiave:
– la ๐ฑ๐๐ฟ๐ฎ๐๐ฎ ๐น๐ฒ๐ด๐ฎ๐น๐ฒ ๐ผ ๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฟ๐ฎ๐๐๐๐ฎ๐น๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐ฎ๐๐๐ถ๐๐ผ รจ ๐ฑ๐ฒ๐ฟ๐ผ๐ด๐ฎ๐ฏ๐ถ๐น๐ฒ ๐ฑ๐ฎ๐น๐น’๐ฎ๐๐๐ผ๐ป๐ผ๐บ๐ถ๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น๐ฒ ๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐๐ถ: รจ dunque valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni piรน lungo rispetto a quello stabilito dal CCNL;
– il patto di prolungamento del preavviso deve perรฒ prevedere un ๐ฐ๐ผ๐ฟ๐ฟ๐ถ๐๐ฝ๐ฒ๐๐๐ถ๐๐ผ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐๐ฎ๐น๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐ฟ๐ผ๐ด๐ฎ ovvero l’attribuzione di benefici economici o di carriera; tali corrispettivi devono essere determinati;
– al patto di prolungamento del preavviso non si applica lโart. 1341, II, c.c. (๐ป๐ผ๐ป รจ ๐๐ป๐ฎ ๐ฐ๐น๐ฎ๐๐๐ผ๐น๐ฎ ๐๐ฒ๐๐๐ฎ๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐ฎ; “si tratta, infatti, di una pattuizione che prevede prestazioni corrispettive ed รจ evidente la differenza tra la stessa e le condizioni di cui allโart. 1341 c.c. che stabiliscono solo una limitazione della libertร contrattuale”);
– il patto di prolungamento del preavviso e il piano di retention hanno cause diverse fra loro non sovrapponibili;
– con il patto di prolungamento del preavviso, il lavoratore garantisce il trascorrere di un concordato lasso temporale prima del recesso, mentre con il ๐ฝ๐ถ๐ฎ๐ป๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐ฟ๐ฒ๐๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ผ๐ป il datore di lavoro incentiva il dipendente a garantire una maggiore stabilitร nellโarco temporale previsto;
– lโesistenza di un piano di retention non fa venire meno lโistituto del preavviso per cui, ad esempio potrebbe essere correttamente rispettato il termine di preavviso, ma non quello del piano di retention e viceversa;
– lโindennitร sostitutiva del preavviso ha ๐ป๐ฎ๐๐๐ฟ๐ฎ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ป๐ป๐ถ๐๐ฎ๐ฟ๐ถ๐ฎ ๐ฒ ๐ป๐ผ๐ป ๐ฟ๐ถ๐๐ฎ๐ฟ๐ฐ๐ถ๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐ฎ; ne consegue che la stessa non deve essere liquidata al netto, ma secondo le regole ordinarie al lordo fiscale non avendo nei confronti del datore di lavoro evidentemente funzione retributiva (cfr. art. 17 DPR n. 917/1986);
– la somma lorda elargita a titolo di retention deve essere restituita al netto come previsto dallโart. 150 dl n. 34/2020.