ABBANDONO O ALLONTANAMENTO DAL POSTO DI LAVORO?QUANDO UNA DIFFERENZA FATTUALE SI RIFLETTE SUL PIANO SEMANTICO E SULLA LEGITTIMITA’ O MENO DEL LICENZIAMENTO

Cass. Civ., sez. lav., 20.01.2025 n. 1321
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la distinzione tra abbandono e allontanamento dal posto di lavoro è ravvisabile solo nell’elemento temporale nel senso che l’allontanamento si configura quando l’assenza del soggetto dal luogo in cui avrebbe dovuto assicurare la sua prestazione non è tale da incidere sul regolare svolgimento del servizio.
L’abbandono invece si configura quando vi è un “totale distacco dal bene da proteggere”.
Non sempre dunque l’abbandono del posto di lavoro giustifica il licenziamento nel senso che se tale abbandono configura in realtà un allontanamento, il licenziamento potrebbe essere considerato illegittimo.