CONDOTTE EXTRALAVORATIVE E LICENZIAMENTO

Tema assai dibattuto quello che lega il rapporto di lavoro con la condotta extralavorativa tenuta dal dipendente.
Con la recente sentenza pubblicata il 11.12.2024, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per le condotte extralavorative connotate da caratteri di gravità come l’accertata violenza nei confronti della moglie.
Per la Cassazione, integra giusta causa di licenziamento una condotta sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna in sede penale, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari e contraddistinta dal mancato rispetto della dignità altrui e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica.
Nel caso in questione, non di secondaria importanza, sono state state considerate anche le mansioni del lavoratore (conducente di autobus) chiamato al rapporto costante con il pubblico e che quindi esigono rispetto verso gli utenti e capacità di autocontrollo.
Interessante il capoverso 25 della sentenza in cui si afferma: “Lungi dallo stabilire un automatismo tra la condanna penale e l’integrazione della giusta causa di licenziamento, la sentenza d’appello ha ben colto le implicazioni negative dei fatti penalmente illeciti sulla regolare esecuzione della prestazione …posti a tutela degli utenti del servizio pubblico”.