LETTERA DI LICENZIAMENTO INVIATA ALLA VECCHIA RESIDENZA DEL LAVORATORE.

La Corte di Cassazione ha ritenuto valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro.
Specifica però la Corte: la presunzione di conoscenza del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 19232 del 2018 con riguardo alla lettera di licenziamento).