Sentenza n. 83 del 17.02.2025 Corte di Appello Bologna
Quando gli addebiti mossi al dirigente investono caratteri fondamentali e costitutivi del rapporto di fiducia (particolarmente importante tra datore di lavoro e dirigente), non è necessaria l’affissione del codice disciplinare, trattandosi di violazioni di doveri fondamentali di fedeltà e correttezza del dirigente.
Recita la sentenza: “Non può infatti certamente sostenersi con serietà che un dirigente debba essere preventivamente informato della gravità di comportamenti che comportino una denigrazione della persona e figura dell’imprenditore, oppure di tentativi di storno del personale per avviare o partecipare ad iniziative imprenditoriali ulteriori, oppure ancora del rifiuto espresso a chiare lettere di adempiere a direttive ed ordini ricevuti: questi, infatti, sono in sintesi gli illeciti contestati all’odierno appellante e tali fatti sono, con riferimento ad una figura dirigenziale che ha fondamentali responsabilità per il buon andamento dell’impresa, gravi in modo di per sé evidente”.
La Corte richiamata anche la nota sentenza Cass.16291/2004 secondo cui “Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione; ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali – come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro – sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all’interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzia previste dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970”.