Il Tribunale di Napoli, con una recente sentenza pubblicata il 10.10.2023, torna sul tema, sempre attuale, del diritto al rimborso del condomino che ha sostenuto spese urgenti nell’interesse del condominio.
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 1134 c.c. per il quale: “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Il presupposto necessario è dunque costituito dall’urgenza dei lavori da eseguire.
Secondo il Tribunale di Napoli, “sono considerate opere urgenti quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune”.
Continua il Tribunale: “quindi per dirsi configurata la fattispecie della spesa urgente, rimborsabile ex art. 1134 c.c. al condomino intervenuto a riparare la cosa comune, occorre che si tratti di un evento imprevisto, imprevedibile e gravemente dannoso della cosa comune”.
In sostanza si deve trattare di lavori impellenti che non consentono di attendere l’amministratore o l’assemblea senza che il danno abbia (probabilmente) a verificarsi.
Solo al sussistere di queste condizioni, il condomino avrà diritto al rimborso a carico del condominio.
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