Corte di Cassazione, ord. 07.01.2025, n. 170
La Corte di Cassazione, sulla base della nuova giurisprudenza di legittimità inaugurata da Cass. 9095/2023, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore disabile, escludendo la natura discriminatoria dell’applicazione del medesimo periodo di comporto previsto per i lavoratori non disabili. La Corte Suprema, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha statuito come la sentenza della Corte d’Appello non fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in base al diritto dell’Unione, la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto.
La Corte ha aggiunto che la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore – o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza – da parte del datore di lavoro fa sorgere l’onere in capo a quest’ultimo di verificare, prima di procedere al licenziamento, se le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di applicare la regola della ricerca di possibili accorgimenti ragionevoli.