– in tema di controversie tra avvocati richiedenti il pagamento delle prestazioni professionali e i propri clienti, il giudice competente va individuato non già in base all’art. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, bensì basandosi sulla prevalente disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005, in virtù di esigenze di tutela che sono alla base dello statuto del consumatore;
– il foro del consumatore di cui al menzionato art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005 costituisce criterio regolatore della competenza inderogabile, che preclude quindi l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c.