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La Corte di Cassazione, si รจ pronunciata sul ricorso proposto da un’Associazione avverso la sentenza della Corte App. Brescia , che aveva confermato la decisione del Tribunale di Bergamo.
Il giudizio traeva origine da un verbale di accertamento ispettivo, con il quale erano stati
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L’Associazione sosteneva che il solo nesso funzionale tra la prestazione e il funzionamento della vita familiare fosse sufficiente a qualificare il rapporto come lavoro domestico, anche se reso a favore di un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro formale.
La Corte ha rigettato tale impostazione, ribadendo che il lavoro domestico richiede la compresenza di due requisiti essenziali:
- la prestazione deve essere resa presso il datore di lavoro;
- deve consistere in mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, a soddisfacimento di un bisogno personale di quest’ultimo.
Il lavoro domestico presuppone non solo che la prestazione sia funzionalmente orientata al funzionamento della vita familiare, ma anche che sia resa presso il datore di lavoro e a soddisfacimento dei bisogni personali di quest’ultimo: la scissione tra datore di lavoro formale e beneficiario effettivo della prestazione รจ incompatibile con la tipologia del lavoro domestico, con conseguente applicabilitร del regime contributivo ordinario in luogo di quello speciale.