E’ solito trovare negli atti di compravendita immobiliare una clausola del seguente tenore o comunque simili: “Si dà atto che è riservata al venditore la nomina dell’Amministratore per il primo anno di gestione”.
Tali clausole, ancorché inserite in atti notarili, sono NULLE.
Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con una recente sentenza pubblicata il 31.05.2023 prendendo spunto da un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con cui un amministratore condominiale aveva agito in giudizio per richiedere il pagamento del suo compenso.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima la pretesa dall’Amministratore condominiale in quanto la sua nomina “fu unilateralmente effettuata dalla sola società costruttrice – all’epoca ancora unica proprietaria dell’edificio (titolare di tutti i millesimi) – prima della costituzione ex lege del condominio (dovendosi comunque ritenere – sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso anche da questo Tribunale – la nullità di un’eventuale clausola inserita nei singoli atti di vendita che le riservasse effettivamente tale scelta”.
Ed in effetti, l’art. 1138 cod. civ. dichiara espressamente non derogabile, da parte del regolamento condominiale, la disposizione contenuta nell’art. 1129 del codice, la quale riserva alla sola assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata del suo incarico.
Peraltro, nel caso affrontato dal Tribunale capitolino, la clausola sarebbe stata comunque nulla in quanto “in conseguenza della mancata specificazione da parte dell’amministratore – all’atto dell’accettazione – dell’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta ex art. 1129, terzultimo comma, cod. civ.”.