LICENZIAMENTO NULLO DURANTE LA GRAVIDANZA NONOSTANTE IL COMPORTO

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 maggio 2025, n. 12060: 

La recente sentenza della Suprema Corte ci offre lo spunto per un breve riassunto della normativa in tema di “licenziamento e gravidanza”.
Come noto, l’art. 54 del D.Lgs. 151/2001 prevede che nel caso di una lavoratrice-madre, già dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento può essere irrogato solo nei seguenti casi: i) per una giusta causa; ii) per cessazione dell’attività dell’azienda; iii) per scadenza del termine apposto al contratto di assunzione; iv) per mancato superamento del periodo di prova, sempre che non vi sia stata una discriminazione collegabile con lo stato di gravidanza.
Ad eccezione dei casi sovra riportati, il licenziamento è nullo con diritto quindi alla reintegra.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia del maggio 2025, ha confermato come “il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia non esclude l’operare del divieto di licenziamento di cui al citato art. 54 ove risulti lo stato di gravidanza della lavoratrice, rimanendo intatte le esigenze di protezione poste a base del divieto in parola, volto a consentire che l’esperienza della maternità non sia intaccata dalle preoccupazioni connesse alla perdita del posto di lavoro”.
E ciò in quanto “Nessun rilievo può attribuirsi al riferimento tuttora contenuto nell’art. 2110 c.c. anche alla gravidanza, dato il carattere certamente prevalente della disciplina dettata a tutela della maternità con una normativa di carattere specifico e temporalmente successiva, analogamente a quanto accaduto in materia di infortuni e malattie professionali”.