NON E’ INFORTUNIO L’INCIDENTE OCCORSO AL LAVORATORE MENTRE SCIOPERA

Con la sentenza 260 del 17.05.2024, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con cui era stato rigettato il ricorso presentato dagli eredi di un lavoratore deceduto mentre aderiva ad una protesta sindacale.
I punti salienti della vicenda:

  • lavoratore deceduto per essere stato investito da un tir in manovra, dopo la timbratura del cartellino, fuori dai cancelli dell’azienda mentre manifestava aderendo allo sciopero;
  • come ribadito dalla sentenza di primo grado: un infortunio si considera avvenuto “in occasione di lavoro” non soltanto quando esso abbia luogo durante l’espletamento dell’attività lavorativa ma anche quando esso intervenga in circostanze che, pur non integrando la esecuzione della prestazione lavorativa, siano tuttavia a questa connesse, quali le brevi pause dell’attività lavorativa per la consumazione dei pasti ovvero l’uso necessario di un certo mezzo di trasporto per recarsi al lavoro;
  • una tale connessione funzionale non può però riconoscersi alle interruzioni di lavoro per l’esercizio del diritto di sciopero, che consiste nella (peraltro legittima) mancata esecuzione della prestazione lavorativa;
  • peraltro la condotta del lavoratore si era posta in un ambito di sostanziale rischio elettivo, come comprovato dalla stessa assoluzione del conducente del mezzo che ha travolto il defunto. La sentenza di assoluzione è motivata infatti sul rilievo che: “Era poi certamente di persè imprevedibile per il conducente la condotta della vittima costituita dal sedersi per terra innanzi al mezzo”, ciò costituendo appunto quella sorta di abnormità comportamentale che recide qualsiasi nesso di correlazione anche solo occasionale tra evento e attività lavorativa;
  • inoltre, mentre “il lavoro” ha proprie coordinate dettate dalla natura della produzione e dalla sua rischiosità (ed a sua misura sono elaborate le cc.dd. tariffe, ovvero i premi dell’assicurazione pubblica), lo sciopero può assumere connotati di pericolosità del tutto autonomi e sproporzionati al contesto industriale in cui si collocano.