Non deve destare scalpore la decisione della Suprema Corte assunta agli onori della cronaca con titoloni utili solo a fare notizia.
Se si legge attentamente la sentenza, si scopre che la realtà è tutt’altra.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, dei quattro addebiti contestati al lavoratore, o sono stati ritenuti insussistenti o punibili con sanzione conservativa (multa o sospensione ma non licenziamento).
Ma veniamo alla contestazione principale: l’aver scoperto che durante la malattia, un giorno il lavoratore è stato scoperto a cantare al pianobar di un locale.
In primo luogo, l’innosservanza delle fasce di reperibilità costituisce lieve inadempimento punibile con sanzione conservativa.
In secondo luogo, il datore di lavoro non ha dimostrato, come era suo onere, l’incompatibilità dell’attività svolta (pianobar) con la ripresa psico-fisica del lavoratore affetto da ansia.
Grava infatti sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che la malattia in questione fosse simulata oppure potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente.
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