Il Tribunale di Napoli, con una interessante sentenza del 30 novembre 2022 n. 6262, ha annullato il verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta da una dipendente che, in occasione di una cessione di azienda, era stata di fatto costretta a rinunciare a far valere qualsiasi diritto maturato verso la cedente nei confronti della cessionaria, per ottenere l’assunzione alle dipendenze di quest’ultima, cui aveva comunque diritto ex art. 2112 c.c. .
Pertanto, il Tribunale annullando il verbale di accordo ha ritenuto cedente e cessionaria solidalmente responsabili per i crediti retributivi maturati fino alla data di trasferimento dell’azienda.
Vi è comunque da dire che, anche se il caso affrontato dal Tribunale di Napoli riguardava il caso di una dipendente che di fatto era appunto stata costretta a sottoscrivere il verbale di accordo, pena la non assunzione presso la cessionaria, in ogni caso l’art. 2112 c.c. è norma imperativa non derogabile dalle parti neppure in sede protetta.
Infatti il secondo comma del predetto articolo (“Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”) viene specificamente consentita la liberazione del cedente ma non la liberazione del cessionario.