Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta il corso sulla sicurezza perché fuori dall’orario di lavoro

licenziato dipendente rifiuta corsi sicurezza fuori orario lavoro

Corte di Cassazione, sentenza n. 20259 del 14.07.2023

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo legittimo per il lavoratore part-time che rifiuta la frequenza della formazione obbligatoria sulla sicurezza perché al di fuori dell’orario concordato.

Nel caso in esame, il lavoratore si era rifiutato di partecipare a quattro ore (su otto complessive) di formazione obbligatoria sulla sicurezza fissate dal datore di lavoro al di fuori dell’orario di lavoro concordato tra le parti. Il lavoratore sosteneva infatti che per legge la formazione avrebbe dovuto svolgersi durante l’orario di lavoro.

Il licenziamento era stato motivato per giustificato motivo oggettivo, per l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore nell’impresa in assenza della necessaria formazione.

La Cassazione, ricordato che la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituisca un obbligo ineludibile per il datore di lavoro e che essa, per legge, debba svolgersi “durante l’orario di lavoro”, interpreta tale espressione nel senso di ricomprendere in essa non solo l’orario normale (nel caso del part time, quello concordato tra le parti), ma anche quello comunque esigibile dal datore di lavoro.

Ciò anche in quanto, ricorda la Corte, se il datore di lavoro dovesse attenersi all’articolazione dell’orario di lavoro di ogni dipendente, risulterebbe complicato effettuare corsi organizzati da Enti formatori su cui non può certo incidere il datore di lavoro.