Corte di cassazione, ord. 11 maggio 2025 n. 12473
I fatti di causa:
– contratto di lavoro con indicazione del superminimo assorbibile;
– in occasione dei plurimi rinnovi contrattuali, l’azienda non ha mai assorbito il superminimo;
– si era quindi configurato un uso aziendale di “non assorbimento” del superminimo determinando quindi un trattamento di miglior favore per i lavoratori;
– la Corte d’Appello di Milano aveva quindi respinto le domande dei lavoratori, titolari da tempo di superminimi individuali dichiarati assorbibili, ma di fatto non assorbiti in occasione di successivi numerosi rinnovi contrattuali, i quali lamentavano che, all’ultimo rinnovo, l’impresa aveva proceduto unilateralmente e quindi illegittimamente all’assorbimento, senza peraltro alcuna comunicazione della motivazione del recesso;
– la Corte di Cassazione, sul presupposto del generale principio dell’assorbimento del superminimo, che può venir meno, tra le altre ipotesi, anche in presenza di un “uso aziendale” (“reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti”) ha cassato la sentenza della Corte di Appello in base al principio per cui il datore di lavoro può certamente “disdettare” l’uso aziendale (come stabilito anche dalla Corte d’Appello) ma la Corte ha aggiunto che tale “disdetta” deve essere giustificata “vale a dire fondata su un sostanziale sopravvenuto mutamento di circostanze rispetto all’epoca di formazione dell’uso aziendale”.