Donazioni: importanti novità

Il Senato ha finalmente approvato il DDL “Semplificazioni”.
Il testo, ora alla Camera, contiene all’art. 15 la riforma della tutela dei legittimari in presenza di donazioni del de cuius, modificando gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c.
Come noto, 𝗮𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗿𝘁𝘁. 𝟱𝟲𝟬 𝗲 𝘀𝘀. 𝗰.𝗰., 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗿𝗲𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼, 𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶 (𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲) 𝗮𝗹 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝗮𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶.
Con il DDL in oggetto, tale disciplina è stata totalmente rivista. Una volta approvata, 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿à:
-𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗼: 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮 𝗶 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 𝗰𝘂𝗶 𝗶𝗹 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗮 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗼 (𝗮𝗿𝘁. 𝟱𝟲𝟯 𝗰.𝗰.);
– 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻’𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 “𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮”, 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼: i legittimari potranno ottenere un indennizzo unicamente dal donatario. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, il credito del legittimario rimarrà insoddisfatto e non potrà più esser fatta valere a danno di chi si sia reso acquirente dal donatario
Regime transitorio
Nel testo DDL, tali modifiche troveranno applicazione relativamente alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge. Per le successioni già aperte, resterebbe invece in vigore il regime previgente se entro sei mesi dall’entrata in vigore vengano notificate e trascritte le domande di riduzione ovvero dell’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.