TRIBUNALE DI LECCO, sentenza n. 577/2024 del 07.08.2024.
Con la sentenza indicata, il Tribunale di Lecco ha respinto l’azione proposta da un amministratore di sostegno volta all’annullamento della donazione eseguita da una persona anziana in favore della figlia.
In particolare il Tribunale, dopo un excursus normativo e giurisprudenziale per cui:
- art. 775 c.c. che sancisce l’annullabilità della donazione posta in essere da soggetto in stato di incapacità naturale, dunque non in grado di intendere o di volere, al momento del compimento dell’atto dispositivo (tale norma richiama l’art. 591, II, n. 3) c.c., che, in tema di testamento redatto da incapace naturale, prevede che “Sono incapaci di testare…quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento”);
- sempre con riferimento all’annullamento del testamento per incapacità naturale, è stato precisato che, allorché l’infermità sia tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento;
- ai fini dell’annullamento della donazione per incapacità di intendere o di volere, non è sufficiente l’esistenza di una mera anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del donante, essendo invece necessaria la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della conclusione dell’atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
ha accertato che:
- non vertendosi in tema di incapacità totale e permanente, deve ritenersi che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, è onere della parte attrice provare che, al momento del compimento dell’atto di donazione, la Sig.ra X versasse in uno stato di incapacità di intendere o di volere, nel senso sopra indicato.
- tale prova nel caso di specie non è stata raggiunta, neppure all’esito dell’espletata istruttoria orale.
- e ciò nonostante la documentazione medica prodotta consentisse di ritenere provato che la Sig.ra X, all’epoca della stipula dell’atto di donazione, fosse affetta da decadimento cognitivo.
L’azione di annullamento è stata quindi rigettata e controparte è stata condannata al pagamento di Euro 7.616,00 per spese legali.
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