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Natura oggettiva della responsabilità professionale medica
Tribunale di Bologna, sentenza n. 11 del 05.01.2021
Il tema della Responsabilità Medica è sempre attuale visti gli interessi in gioco e le conseguenze che il paziente può subire alla sua salute a causa di un intervento medico non eseguito correttamente.
Sulla scia di una Giurisprudenza oramai consolidata, con la sentenza n. 11/2021, il Tribunale di Bologna, sezione III civile, si è soffermato sul tema del riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione professionale.
Partendo dal presupposto che nel settore della responsabilità sanitaria ciò che rileva è il contratto stipulato tra il paziente e la Casa di Cura o Ospedale (si parla appunto di responsabilità contrattuale), il Tribunale di Bologna, riprendendo una altrettanto recente sentenza della Corte di Cassazione, ha affermato che il paziente si deve solamente limitare ad allegare l’inadempimento del personale sanitario.
Allegare l’inadempimento significa allegare, in poche parole, l’errore medico e il nesso di causalità tra tale errore e l’aggravamento ovvero l’insorgenza di una patologia.
Ciò che rileva nell’ambito della responsabilità sanitaria è solamente l’inadempimento, l’errore medico a cui è seguito poi un danno alla salute.