Cassazione civile, sez. III, 07 Luglio 2023, n. 19355
In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere “perduto” un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito (esempio un sinistro stradale), il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate.
Si tratta di una importante sentenza che riconosce il giusto risarcimento del danno che può subire chi sia stato vittima di un illecito come ad esempio un incidente stradale.