Con due diverse sentenze, i Tribunali di Bergamo (07.10.2025) e Milano (29.10.2025) si sono espresse sul tema delle 𝗰.𝗱. 𝗱𝗶𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼, oggetto delle recenti modifiche dell’art. 26 d. Lgs. 151/15, con l’aggiunta del comma 7 bis.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che ai fini della determinazione del periodo di assenza ingiustificata oltre il quale il rapporto può ritenersi risolto per volontà del lavoratore e il datore può quindi avviare la specifica procedura, si può fare riferimento a quanto indicato dai CCNL relativamente alle assenze ingiustificate quali condotte passibili di sanzioni disciplinari espulsive.
Il datore di lavoro, in pratica, può avviare la procedura che equipara l’assenza del lavoratore alla volontà di dimettersi, allo scadere del periodo cui il CCNL assegna rilievo per sanzionare le assenze ingiustificate.
Diversamente, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che il termine previsto dai CCNL ai fini disciplinari ha la diversa funzione di individuare la misura dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sua risoluzione.
In sostanza, la sentenza bergamasca afferma che il datore di lavoro può richiamare il periodo indicato nel codice disciplinare quando intende esercitare il potere di licenziamento. Se invece intende far valere le dimissioni per giusta causa, deve attendere il decorso del termine previsto dalla legge (15 giorni), a meno che il CCNL non preveda una disciplina specifica anche per questo aspetto, distinta e autonoma rispetto a quella contenuta nel codice disciplinare.
Le conseguenze per i due lavoratori sono state completamente diverse: nel caso del Trib. Bergamo il ricorso è stato accolto con tutte le conseguenze in termini risarcitori; nel caso del Trib. Milano il ricorso è stato rigettato.