Il dipendente della cooperativa ha diritto alla retribuzione prevista dal CCNL pertinente rispetto all’attività svolta dall’impresa.

𝗖𝗮𝘀𝘀. 𝗖𝗶𝘃., 𝘀𝗲𝘇. 𝗹𝗮𝘃., 𝘀𝗲𝗻𝘁. 𝗻. 𝟯𝟮𝟭𝟮𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟬.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟱
Anche sulla scia del recente D.L. n. 19/2024 che ha introdotto, nell’art. 29 D. Leg. 276/2003 (co. 1-bis) e in riferimento ai lavoratori impiegati in appalti su territorio italiano, un trattamento economico e normativo “non inferiore” a quello previsto dal CCNL del settore e della zona connessa all’attività svolta, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 10.12.2025, ha ribadito che dopo la costituzione al rapporto di lavoro è applicabile non il CCNL relativo all’attività svolta dall’imprenditore, ma quello stipulato dalle OO.SS cui si aderisce e che, comunque, 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗖𝗖𝗡𝗟 𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗹𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲, 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗵𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, ex art. 36 Cost. parametrato su di un CCNL pertinente rispetto all’attività svolta dall’impresa.
Più in particolare, per i soci-lavoratori, l’art. 3 L. 142/01 impone un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione del settore o della categoria affine, e costituisce pertanto un parametro vincolante per il giudizio di adeguatezza.
Dal punto di vista processuale, la Corte ha affermato che 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 è 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻 𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲.
𝗜𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 (𝗺𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲, 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁à 𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗶𝘁𝗲), 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲, 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶, 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗶 𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁à 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼