𝗧𝗿𝗶𝗯. 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗼, 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟰𝟳𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟵.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟱
Il Tribunale di Prato offre una disamina del licenziamento, particolarmente insidioso, per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore:
– l’𝗶𝗻𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗶𝘁𝗮̀ 𝗳𝗶𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗼 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗶𝗹 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 quando essa sia irreversibile o inemendabile;
– in ogni caso, prima di procedere con il provvedimento espulsivo, il datore di lavoro deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore a (i) 𝗺𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶 ovvero, in mancanza, a (ii) 𝗺𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶, nonché ad (iii) adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell’art. 3, comma 3 bis, d.lgs. 216/2003, 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗼𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 organizzativo che non comporti oneri finanziari sproporzionati;
– nel caso di 𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶, non vi è possibilità neppure astratta di licenziamento; a fronte di idoneità alla mansione, peraltro di natura temporanea, il datore di lavoro, come extrema ratio, ben potrebbe adottare soluzioni anche in termini di 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼.
Da ultimo, il Tribunale di Prato afferma in modo netto come 𝗶𝗹 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲, 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲.
Il datore di lavoro deve essere a conoscenza solo della prognosi da parte del medico fiscale.