Il diritto dell’azienda al risarcimento dei danni a seguito dell’assenza del lavoratore causata da incidente stradale per colpa e fatto di terzi

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Pochi ancora sanno come il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile.

Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente).

Si tratta del cc.dd. “costo azienda” che pertanto il datore di lavoro potrà richiedere al responsabile del danno e quindi alla sua compagnia assicurativa.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione oramai da tempo (n. 6132/1988) hanno avuto modo di precisare la sussistenza del diritto del datore di lavoro al risarcimento pari all’ammontare delle retribuzioni e contributi pagati, salvo prova del maggior danno.

E’ appena il caso di rammentare che il lavoratore in malattia od in infortunio per tutta la durata della assenza dal lavoro ha diritto alla propria retribuzione (o, dopo un certo periodo, ad una parte di essa). La quota di retribuzione viene garantita dagli Enti previdenziali (INPS, INAIL, etc.) mentre una parte è a carico del datore di lavoro stesso in base alla normativa speciale ed alla contrattazione collettiva.

In conclusione, quindi, si può tranquillamente affermare il buon diritto del datore di lavoro, quale terzo danneggiato, al risarcimento del danno da azionarsi in via diretta anche nei confronti della Compagnia assicuratrice del danneggiante.