Trasparenza retributiva. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. che recepisce la direttiva europea sulla paritร  di retribuzione tra uomini e donne

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(artt. 2 e 17)
Il nuovo d.lgs. si applica dal 07.06.2026:
– ai datori di lavoro pubblici e privati;
– rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche se a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali;
– esclusi i contratti di lavoro domestico e il lavoro intermittente (c.d. “a chiamata”).
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(art. 4)
I CCNL e le disposizioni di legge assicurano sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, idonei a garantire la paritร  di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
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(art. 5)
Ai candidati ad una posizione lavorativa:
– sono fornite, negli avvisi e nei bandi, indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle disposizioni del CCNL applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione;
– non possono essere richieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro. Le stesse non possono nemmeno essere acquisite indirettamente tramite i soggetti ai quali sia stata affidata la fase di selezione o assunzione.
Gli annunci di lavoro devono essere redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti e le procedure di selezione e assunzione devono essere condotte in modo non discriminatorio.
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(art. 7)
Oltre alle informazioni circa l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalitร  di pagamento, rese al momento dell’assunzione, รจ riconosciuto ai lavoratori, per non piรน di una volta l’anno, il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli Organismi per la paritร , su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
I datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti possono fornire le suddette informazioni con le modalitร  che saranno previste da un decreto del Ministero del Lavoro.
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Queste in estrema sintesi le principali novitร .