๐ง๐ฟ๐ฎ๐๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐ฒ๐ป๐๐ฎ ๐ฟ๐ฒ๐๐ฟ๐ถ๐ฏ๐๐๐ถ๐๐ฎ. ๐ฃ๐๐ฏ๐ฏ๐น๐ถ๐ฐ๐ฎ๐๐ผ ๐ถ๐ป ๐๐ฎ๐๐๐ฒ๐๐๐ฎ ๐จ๐ณ๐ณ๐ถ๐ฐ๐ถ๐ฎ๐น๐ฒ ๐ถ๐น ๐ฑ.๐น๐ด๐. ๐ฐ๐ต๐ฒ ๐ฟ๐ฒ๐ฐ๐ฒ๐ฝ๐ถ๐๐ฐ๐ฒ ๐น๐ฎ ๐ฑ๐ถ๐ฟ๐ฒ๐๐๐ถ๐๐ฎ ๐ฒ๐๐ฟ๐ผ๐ฝ๐ฒ๐ฎ ๐๐๐น๐น๐ฎ ๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐ถ๐๐ฎฬ ๐ฑ๐ถ ๐ฟ๐ฒ๐๐ฟ๐ถ๐ฏ๐๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐๐ฟ๐ฎ ๐๐ผ๐บ๐ถ๐ป๐ถ ๐ฒ ๐ฑ๐ผ๐ป๐ป๐ฒ
๐ผ๐๐ฝ๐๐๐ ๐ฟ๐ ๐ผ๐๐๐๐๐พ๐ผ๐๐๐๐๐
(artt. 2 e 17)
Il nuovo d.lgs. si applica dal 07.06.2026:
– ai datori di lavoro pubblici e privati;
– rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche se a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali;
– esclusi i contratti di lavoro domestico e il lavoro intermittente (c.d. “a chiamata”).
๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฟ๐๐ ๐พ๐พ๐๐. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฟ๐ ๐พ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ผ’ ๐ผ๐ ๐๐๐๐๐พ๐๐๐ ๐ฟ๐ ๐๐ผ๐๐๐๐ผ’ ๐๐๐๐๐๐ฝ๐๐๐๐๐ผ ๐ ๐๐๐ผ๐๐๐ผ๐๐๐๐๐ผ. ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฟ๐ ๐พ๐๐ผ๐๐๐๐๐๐พ๐ผ๐๐๐๐๐ ๐ผ๐๐๐๐๐ฟ๐ผ๐๐
(art. 4)
I CCNL e le disposizioni di legge assicurano sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, idonei a garantire la paritร di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
๐ผ๐ฟ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐ผ๐๐ ๐ฟ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ผ๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(art. 5)
Ai candidati ad una posizione lavorativa:
– sono fornite, negli avvisi e nei bandi, indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle disposizioni del CCNL applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione;
– non possono essere richieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro. Le stesse non possono nemmeno essere acquisite indirettamente tramite i soggetti ai quali sia stata affidata la fase di selezione o assunzione.
Gli annunci di lavoro devono essere redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti e le procedure di selezione e assunzione devono essere condotte in modo non discriminatorio.
๐ฟ๐๐๐๐๐๐ ๐ฟ๐ ๐๐๐๐๐๐๐ผ๐๐๐๐๐
(art. 7)
Oltre alle informazioni circa l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalitร di pagamento, rese al momento dell’assunzione, รจ riconosciuto ai lavoratori, per non piรน di una volta l’anno, il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli Organismi per la paritร , su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
I datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti possono fornire le suddette informazioni con le modalitร che saranno previste da un decreto del Ministero del Lavoro.
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Queste in estrema sintesi le principali novitร .