Pannelli fotovoltaici e tetto condominiale: il diritto del singolo condomino

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Con una recente ordinanza pubblicata il 17.01.2023, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un tema particolarmente attuale quale quello dell’installazione di impianti di produzione di energia sulle parti comuni condominiali.

Partiamo dal principio di diritto enunciato dalla Corte nella citata ordinanza: “l’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea. Ne consegue che all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall’assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.”.

Ed infatti l’art. 1122 bis c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012, (rubricato “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”), prevede, al comma 2, che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”, mentre, al comma 3, afferma: “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”.

Dunque l’istallazione su una superficie condominiale comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (es. i pannelli fotovoltaici) destinato al servizio di una singola unità immobiliare, può essere eseguita dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione all’assemblea. A condizione, come sopra detto, che tale installazione non renda necessaria la modifica delle parti condominiali oppure che il regolamento condominiale non preveda qualche prescrizione in tal senso.

L’assemblea deve altresì provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni.

Come recentemente precisato dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 2778/2022 “si può ritenere che il criterio da applicare per la suddivisione del lastrico solare per il posizionamento del fotovoltaico, sia il medesimo che viene utilizzato per assegnare i diritti sulle parti comuni – e di conseguenza per la ripartizione delle spese – all’interno del condominio”.

Continua il Tribunale di Bergamo: “La suddivisione in millesimi è senza dubbio corretta e può essere sottoposta per l’approvazione da parte dell’assemblea con la maggioranza indicata nell’art. 1136 comma 5. Peraltro, l’assemblea può deliberare di suddividere il lastrico solare in maniera diversa, ad esempio, in parti uguali in base al numero di unità immobiliari. L’art. 1123 del c.c. stabilisce che il criterio legale del valore della proprietà ai fini della ripartizione delle spese condominiali, possa essere modificato con una convenzione tra le parti approvata all’unanimità (Cass. Civ. 6010/2019, Cass. Civ. 21086/2022). Dette questioni, all’evidenza, andranno trattate e decise in sede assembleare”.

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