Il Tribunale di Taranto con la recente sentenza del 03.11.2023 ha ribadito il concetto, già ben espresso dal Tribunale di Firenze con la sentenza 441 del 24.02.2021 per il quale “il compenso richiesto dall’amministratore in assemblea, al momento della sua nomina, non può che essere omnicomprensivo, dovendo dunque riguardare tutta l’attività gestoria eseguita, senza che possa configurarsi la spettanza di compensi ulteriori per lo svolgimento di lavori o per attività connesse alla vita condominiale”.
Del resto, tre le norme più importanti della legge di riforma della disciplina sul condominio, vi è appunto quella che prevede in capo all’amministratore l’obbligo di indicare, in modo analitico, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, a pena di nullità della stessa nomina, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta (art. 1129 c.c.).
Nello stesso senso anche il Tribunale Milano che con sentenza n. 159 del 11.01.2023, ha accolto la domanda di un condominio volta ad ottenere la condanna dell’ex amministratore per condotte di “mala gestio” con riguardo all’inadempimento degli obblighi di rendiconto e di restituzione correlati alla cessazione dell’incarico. Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha considerato indebita la percezione di emolumenti da parte dell’ex amministratore in mancanza di una delibera assembleare che stabilisca direttamente o per relationem al contratto un compenso straordinario a favore dell’amministratore per lavori specifici o per attività specifiche.
Naturalmente l’Assemblea potrà sempre approvare il riconoscimento all’Amministratore di compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività particolari.
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