Lo diciamo sempre: il procedimento disciplinare, soprattutto se finalizzato al licenziamento, deve essere preparato e seguito con cura onde evitare spiacevoli conseguenze.
A maggior ragione quando l’azienda vuole espellere un dirigente, il massimo lavoratore apicale all’interno di una compagine societaria.
La Corte d’Appello di Bologna con sentenza del dicembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Modena, ha chiaramente affermato come “gli approdi giurisprudenziali più recenti evidenziano da un lato che, nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione, il giudice di merito deve verificare se la stessa offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa; e dall’altro, quanto alla specificità dell’addebito, che la sua previa contestazione, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è comunque necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (cfr. Cass. n. 9590/18)”.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato, nella contestazione disciplinare, la “carenza di riferimenti di tempo, di luogo, di persone e modalità” tale da rendere “non solo inintelligibile la contestazione” ma anche di menomare “la possibilità difensionale dell’appellante, che infatti con missiva datata 03/08/2019 non prende alcuna specifica posizione sulle ipotetiche divulgazioni, mostrando di non comprendere l’addebito e difendendosi genericamente sul contenuto della mail riservata escludendone una sua diffusione”.
Continua la Corte: “Appare evidente che le indispensabili informazioni in ordine all’episodio di divulgazione sono del tutto omesse nella lettera di contestazione (e in quella successiva di licenziamento), di talché non si comprende come il lavoratore potesse difendersi da una accusa talmente generica da risultare del tutto inconsistente”.
Ritenuto quindi ingiustificato e senza giusta causa il licenziamento irrogato al dirigente, l’azienda è stata condannata, in ossequio a quanto previsto dal CCNL Dirigenti, a corrispondere la somma lorda di Euro 90.449,06 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e relativo T.F.R., e la somma al lordo di Euro 232.046,56 a titolo di indennità supplementare, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
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In definitiva, l’azienda dovrà stare attenta a come redigere la lettera di contestazione disciplinare; dall’altra parte il lavoratore dovrà stare attento a come rispondere!