𝗖𝗮𝘀𝘀. 𝗖𝗶𝘃., 𝘀𝗲𝘇. 𝗹𝗮𝘃., 𝘀𝗲𝗻𝘁. 𝗻. 𝟯𝟮𝟭𝟮𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟬.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟱
Anche sulla scia del recente D.L. n. 19/2024 che ha introdotto, nell’art. 29 D. Leg. 276/2003 (co. 1-bis) e in riferimento ai lavoratori impiegati in appalti su territorio italiano, un trattamento economico e normativo “non inferiore” a quello previsto dal CCNL del settore e della zona connessa all’attività svolta, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 10.12.2025, ha ribadito che dopo la costituzione al rapporto di lavoro è applicabile non il CCNL relativo all’attività svolta dall’imprenditore, ma quello stipulato dalle OO.SS cui si aderisce e che, comunque, 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗖𝗖𝗡𝗟 𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗹𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲, 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗵𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, ex art. 36 Cost. parametrato su di un CCNL pertinente rispetto all’attività svolta dall’impresa.
Più in particolare, per i soci-lavoratori, l’art. 3 L. 142/01 impone un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione del settore o della categoria affine, e costituisce pertanto un parametro vincolante per il giudizio di adeguatezza.
Dal punto di vista processuale, la Corte ha affermato che 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 è 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻 𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲.
𝗜𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 (𝗺𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲, 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁à 𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗶𝘁𝗲), 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲, 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶, 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗶 𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝘁à 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼